Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, entrato in vigore il 22 giugno (cd. “Decreto semplificazioni fiscali”), reca alcune disposizioni di interesse per l’attività di mediazione immobiliare.
1) Contratti a canone concordato – Modifica della validità dell’attestazione per i contratti di locazione a canone concordato.
L’articolo 7 dispone che l’attestazione rilasciata dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentativa, firmatarie dell’Accordo Territoriale, di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 2017 “Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge”, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.
2) Registrazione dei contratti – Ampliamento del termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.
L’articolo 14 prevede che la registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso, ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 4 , e all’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve essere richiesta entro trenta giorni, e non più entro venti giorni e, pertanto, anche per le proposte di acquisto che, una volta accettate, determinino la conclusione di un contratto preliminare di compravendita.
3) Registrazione dei contratti ˗ Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell’imposta di bollo.
L’articolo 15 amplia il servizio telematico di pagamento dell’imposta di bollo mediante l’inserimento all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 del comma 596-bis, che prevede che le modalità per il pagamento in via telematica dell’imposta di bollo può essere esteso agli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell’imposto di bollo, e, pertanto, a tutti i contratti, compresi i contratti preliminari di compravendita.
L’imposta di bollo è assolta mediante l’utilizzo dei contrassegni telematici (ex marche da bollo) da acquistare in data non successiva a quella di stipula. In caso di pagamento dell’imposta di registro con richiesta di addebito è possibile assolvere con tale modalità anche l’imposta di bollo. Se la registrazione è richiesta per via telematica, mediante i servizi telematici dell’Agenzia, il pagamento delle imposte, di registro e di bollo, è effettuato con addebito su c/c bancario o postale.
4) Antiriciclaggio – Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori.
L’articolo 16 modifica l’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 “Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, prevedendo che gli intermediari bancari e finanziari di cui all’articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, e, pertanto, tra gli altri operatori non sono inclusi gli agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell’iscrizione al Registro delle imprese, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, (anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un bene immobile e, in tal caso, limitatamente alle sole operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10.000 euro), che intervengano, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento siano tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate gli estremi correlati a tali operazioni, anche se effettuate in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate. Tali disposizioni si applicano a partire dalle comunicazioni delle operazioni effettuate nel 2021. Prima della modifica attuata dall’articolo 16 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, l’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 disponeva che gli stessi operatori finanziari, che intervenivano anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2,lettera s), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, erano tenuti «a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati di cui all’articolo 31, comma 2, del menzionato decreto (5), relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un’operazione frazionata e limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».