È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1° marzo 2022 la legge n. 15 del 25
febbraio 2022, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, cd. “Decreto Milleproroghe”. La
legge è entrata in vigore il 1° marzo 2022. Tra le numerose disposizioni, si evidenziano:
Agevolazioni prima casa, termini sospesi per altri tre mesi
Il comma 5-septies dell’articolo 3, proroga al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini
previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento
del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. Nello specifico il differimento
interessa i seguenti termini:
– il termine di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale l’acquirente è tenuto
a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione;
– il termine di un anno entro il quale il contribuente acquista un altro immobile da
destinare a propria abitazione principale dopo che ha trasferito l’immobile acquistato
con i benefici “prima casa” prima del decorso dei cinque anni successivi alla stipula
dell’atto di acquisto;
– il termine di un anno entro il quale l’acquirente che abbia acquistato un immobile da
adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in
suo possesso acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”;
– il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima
casa”, entro cui il contribuente deve provvedere al riacquisto di altra casa di abitazione
al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino
a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in
relazione al precedente acquisto agevolato, di cui all’articolo 7 della legge n. 448/1998.
Limite all’uso dei contanti
Il comma 6-septies dell’articolo 3 dispone che all’articolo 49, comma 3-bis, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di limitazioni all’uso del contante, le
parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le
parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
In sostanza, la modifica apportata all’articolo 49 del d.lgs. n. 231/2007, proroga il limite
di 2.000 euro all’uso del contante fino al 31 dicembre 2022. Si potrà, pertanto, pagare
ancora in contanti importi non superiori a 1.999,99 euro anche per l’anno in corso,
senza incorrere nelle sanzioni previste dalle norme antiriciclaggio.
Dal 1° gennaio 2023, la soglia si ridurrà, stando all’attuale normativa, a 1.000 euro.