Con la presente, si fornisce una prima sintesi delle principali novità di carattere tributario di interesse per il settore immobiliare introdotte dalla Legge n.197 del 29 dicembre 2022 (c.d. “Legge di Bilancio 2023”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 (Supplemento Ordinario n. 43), e dal Decreto-Legge n. 176 del 18 novembre 2022 (c.d. “Decreto Aiuti quater”).
Detrazione fiscale per acquisto di immobili in classe energetica A o B (art. 1, c. 76, L. n. 197/2022). La norma di legge introduce una detrazione IRPEF del 50% dell’IVA dovuta sugli acquisti, effettuati entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute:
– dalle imprese che le hanno costruite;
oppure
– dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari.
La detrazione in questione è pari al 50% dell’IVA dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in 10 quote costanti annuali.
Va evidenziato che la detrazione in questione non è una novità per l’ordinamento legislativo tributario italiano, in quanto era già stata prevista per gli anni 2016 e 2017 dall’articolo 1, c. 56, L. n. 208/2016. Possono quindi ritenersi applicabili già alcuni chiarimenti operativi forniti in passato dall’Agenzia delle Entrate, sintetizzabili nei seguenti punti:
– sono da considerarsi “imprese costruttrici” non solo le imprese che hanno realizzato l’immobile ex novo ma anche quelle di “ripristino”;- l’immobile oggetto di acquisto deve essere un “immobile nuovo” acquistato direttamente dall’impresa costruttrice (senza che cioè sia intervenuto un acquisto intermedio);
– la detrazione spetta non solo per l’acquisto dell’abitazione principale, ma anche per la “seconda casa” nonché per gli immobili c.d. “di lusso”;
– l’agevolazione è cumulabile con la detrazione IRPEF del 50% spettante a fronte dell’acquisto di unità immobiliari residenziali facenti parte di edifici interamente ristrutturati, da calcolarsi sul 25% del prezzo di compravendita (con un plafond di spesa massima di € 96.000) (articolo 16-bis, c. 3, del d.P.R. n. 917/86).
NOTA BENE
Dal tenore letterale della norma, allo stato attuale deve ritenersi che, in relazione a tale detrazione fiscale, non sia possibile usufruire degli istituti della cessione del credito e/o dello sconto in fattura di cui all’articolo 121 del D.L n. 34/2020.
Bonus mobili e arredi (art. 1, c. 277, L. n. 197/2022). La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici viene prorogata al 31 dicembre 2024 ma, a parre dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2023, viene diminuito il plafond di spesa massima su cui calcolare la suddetta detrazione.
In particolare, per le spese sostenute a parre dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, il massimale di spesa per la detrazione in esame viene ridotto da € 10.000 a € 8.000. Invece, per le spese sostenute a parre dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, il massimale di spesa diminuisce da € 8.000 a € 5.000. Restano invariate le modalità di fruizione della detrazione fiscale in questione:
1) recupero in 10 quote annuali di pari importo esclusivamente in dichiarazione annuale dei redditi;
2) non ammissibilità della cessione del credito o dello sconto in fattura.
Infine, va ricordato che la detrazione in questione spetta esclusivamente nei confronti dei soggetti IRPEF al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:
– sostenimento di spese per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) (per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica);
– connessione della suddetta spesa con l’esecuzione di un intervento di recupero edilizio;
– l’intervento di recupero del patrimonio edilizio deve essere iniziato a partire dal 1°gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici;
NOTA BENE
L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se tali beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi (ad es., la ristrutturazione del bagno consente di portare in detrazione le spese per l’acquisto di un nuovo tavolo o di un frigorifero).
Proroga del bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche. (art. 1, c. 365, L. n. 197/2022). La norma in esame dispone la proroga fino al 31 dicembre 2025 del c.d. “bonus
barriere architettoniche 75%”spese dell’anno 2022. Si tratta di una speciale detrazione fiscale prevista ai fini delle imposte sui redditi, spettante a fronte della realizzazione di intervento “direttamente finalizza al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche” che rispettano i requisiti previsti dal D.M. n. 236/89 e realizza su edifici già esistenti.
Ad esempio, rientrano nell’agevolazione in questione gli interventi di installazione di ascensori e montacarichi, di montascale, la realizzazione di un elevatore esterno, la costruzione di rampe e gli interventi atti a favorire la mobilità interna attraverso l’utilizzo della comunicazione, della robotica e di ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata.
CESSIONE DEL CREDITO E/O SCONTO IN FATTURA
Il bonus barriere architettoniche rientra tra gli interventi ammessi a fruire della cessione del credito e/o dello sconto in fattura di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020. In base a quanto previsto dall’articolo 119-ter del D.L. n. 34/2020 per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche:
– l’aliquota della detrazione fiscale è elevata al 75% (rispetto a quella ordinaria del 50%);
– l’agevolazione spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025;
– la detrazione fiscale deve essere obbligatoriamente riparta in 5 quote annuali di pari importo.
Sul piano soggettivo, il bonus in questione spetta:
-alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
-agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
-alle società semplici e alle associazioni tra professionisti;
-ai soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, en commerciali, società di persone, società di capitali).
La suddetta detrazione fiscale è calcolata su un ammontare massimo di spesa di:
€ 50.000 (per gli interventi negli edifici unifamiliari o per quelli nelle singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indi-
penden e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno);
€ 40.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se quest’ultimo è composto da 2 a 8 unità immobiliari;
€ 30.000,00 euro moltiplica per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se quest’ultimo è composto da più di 8 unità immobiliari.
NOVITÀ IN TEMA DI DELIBERE ASSEMBLEARI PER L’APPROVAZIONE DEI LAVORI
In ambito condominiale, le delibere assembleari relative all’approvazione per l’esecuzione dei lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche potranno essere assunte con la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio, in luogo della maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno la metà del valore millesimale dell’edificio precedentemente prevista.